Sintesi Deliberazione AEEGSI 789/2016/R/EEL del 22 Dicembre 2016 SOSPENSIONE INCENTIVI PER MANCATA VERIFICA SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA IN MEDIA E BASSA TENSIONE

Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizione previste dalla Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21. L’importanza dell’effettuazione di verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. L’Autorità, con il TICA (Testo Integrato Connessioni Attive) e con il TIC (Testo Integrato Connessioni), ha reso obbligatoria alle imprese distributrici e ai diversi utenti della rete di distribuzione, l’applicazione della Norma CEI 0–16, relativamente alle connessioni alle reti di distribuzione di alta e media tensione, e della Norma CEI 0–21, relativamente alle connessioni alle reti di distribuzione di bassa tensione. A seguito della pubblicazione della Variante V2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0– 21, l’Autorità ha riportato alcune disposizioni riguardanti le tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia di cui alle citate Norme CEI. Attraverso il portale informatico previsto dal TICA, i gestori di rete informano i soggetti interessati della presente deliberazione e delle relative disposizioni, con particolare riferimento alle verifiche periodiche con cassetta prova relè dei sistemi di protezione di interfaccia. Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0–16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0–21, sono effettuate:
• nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
• nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno). Le prime verifiche, successive all’entrata in vigore della presente deliberazione, sono effettuate con la seguente
tempistica:


In caso di mancata effettuazione delle verifiche, il gestore di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invia ai soggetti interessati un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime, attraverso il portale informatico previsto dal TICA, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo posta elettronica certificata. Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. L’eventuale sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete può essere effettuata dai medesimi gestori di rete solo previo preavviso e comunque non prima che siano trascorsi due mesi di tempo dal medesimo preavviso. A seguito dell’effettuazione delle verifiche e della conseguente comunicazione ai gestori di rete e al GSE, la sospensione dell’erogazione degli incentivi e delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato termina i propri effetti. Nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, devono essere contestualmente effettuate le verifiche previste dalle citate Norme CEI e tempestivamente comunicate ai gestori di rete e al GSE. Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia, con diverse date di entrata in esercizio, ai fini della determinazione degli obblighi segnalati, si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia.